Animali in aereo e in cabina: nuove regole e tutele legali

Sempre più spesso cani e gatti sono considerati, a tutti gli effetti, membri della famiglia: una condizione che si riflette anche nelle scelte di viaggio, quando ci si trova a dover scegliere se lasciare a casa il proprio animale oppure portarlo con sé.

È in questo contesto che si inserisce una delle novità più significative degli ultimi mesi in materia di trasporto aereo: la possibilità, introdotta in Italia a partire dal 2025, di portare in cabina anche cani di taglia medio-grande, superando il tradizionale limite di peso che per anni ha costretto molti proprietari a scegliere tra la stiva e la rinuncia al viaggio.

Si tratta di un cambiamento che, per la sua portata, merita di essere analizzato con attenzione non solo sotto il profilo pratico e organizzativo, ma anche sotto quello giuridico.

Quali sono, in concreto, le nuove regole? Quali obblighi gravano sulle compagnie aeree? E, soprattutto, quali tutele residuano in capo al proprietario in caso di perdita o danneggiamento dell'animale durante il trasporto?

Un nuovo scenario normativo per il trasporto aereo degli animali domestici

Il trasporto aereo di animali da compagnia è oggetto, dal 2025, di un significativo processo di aggiornamento regolamentare, che interessa sia il profilo operativo – le condizioni concrete di imbarco in cabina – sia il profilo della responsabilità civile del vettore in caso di perdita o danneggiamento dell'animale trasportato.

Fino a tempi recenti, la prassi delle compagnie aeree operanti in Italia prevedeva, per gli animali di piccola taglia ammessi in cabina, un limite di peso generalmente compreso tra gli otto e i dieci chilogrammi, mentre gli esemplari di taglia superiore erano destinati al trasporto in stiva. Con l'adozione, da parte dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), di nuove linee guida operative – elaborate a partire dal maggio 2025 e successivamente aggiornate, con il formale via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2025 – il quadro nazionale si è arricchito di una possibilità inedita: l'ammissione in cabina, su voli commerciali nazionali, di animali domestici fino a trenta chilogrammi, anche senza trasportino rigido.

Si tratta di un'apertura rilevante sotto il profilo del benessere animale, ma che merita di essere inquadrata correttamente, poiché non introduce un diritto automatico e generalizzato, bensì una facoltà rimessa alla valutazione delle singole compagnie aeree.

Le linee guida ENAC: condizioni, limiti e discrezionalità delle compagnie

È opportuno precisare che le nuove linee guida ENAC non impongono alle compagnie aeree alcun obbligo di ammettere animali di taglia medio-grande in cabina. Ciascuna compagnia aerea, per attivare il servizio, deve presentare all'Ente un metodo alternativo di conformità, corredato da un'apposita valutazione dei rischi che dimostri come la presenza dell'animale non comprometta la sicurezza del volo, le procedure di evacuazione e il comfort degli altri passeggeri. Solo a seguito di tale autorizzazione specifica il vettore può proporre il servizio, ed esclusivamente sugli aeromobili e sulle tratte per cui la procedura è stata approvata.

Il tetto dei trenta chilogrammi rappresenta pertanto una soglia di fattibilità individuata dalle prime valutazioni tecniche, non una regola valida indistintamente su ogni volo.

Sotto il profilo operativo, le linee guida disciplinano anche le modalità di sistemazione a bordo. Per gli animali privi di trasportino è previsto un posizionamento in prossimità delle paratie, generalmente in corrispondenza dei posti finestrino, con il proprietario seduto lato corridoio, l'utilizzo di un sistema di ritenuta agganciato alla cintura di sicurezza e, a seconda delle fasi del volo, l'eventuale impiego della museruola; sono in ogni caso escluse le file adiacenti alle uscite di emergenza.

Il numero massimo di animali ammissibili per singolo volo, variabile in funzione della configurazione dell'aeromobile, è stato fissato in un numero compreso tra due e sei esemplari complessivi.

I primi riscontri operativi confermano la natura ancora selettiva e limitata dell'apertura: dopo un volo dimostrativo del vettore nazionale nel settembre 2025, un ulteriore collegamento tra Roma Fiumicino e Palermo, operato a fine febbraio 2026, ha consentito il trasporto in cabina di due cani di taglia medio-grande senza trasportino, mentre l'offerta ordinaria pubblicata dalla maggior parte dei vettori continua a prevedere, per il servizio standard, limiti che, a seconda del vettore e della tratta, possono essere sensibilmente inferiori, spesso compresi tra otto e dodici chilogrammi, con obbligo di trasportino.

Le condizioni concrete – tariffe, documentazione richiesta, idoneità della razza, eventuali limitazioni per animali brachicefali – restano dunque stabilite autonomamente da ciascuna compagnia, motivo per cui si raccomanda una verifica puntuale sul singolo numero di volo, con conferma scritta, prima della prenotazione.

La responsabilità del vettore aereo

Il profilo più delicato, sotto il profilo giuridico, riguarda la disciplina della responsabilità del vettore in caso di perdita o danneggiamento dell'animale durante il trasporto.

In ambito europeo, tale responsabilità è regolata dal Regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, che rinvia integralmente alle disposizioni della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, applicabile sia ai voli internazionali sia, per effetto del richiamo comunitario, ai voli nazionali operati da vettori dell'Unione europea.

La Convenzione distingue, all'articolo 1, tre categorie di trasporto: di persone, di bagagli e di merci, e prevede, all'articolo 17, un regime di responsabilità del vettore per la perdita o il danneggiamento dei bagagli, con un limite risarcitorio fissato dall'articolo 22, paragrafo 2, superabile soltanto mediante un'apposita dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, per gli animali affidati al vettore come bagaglio registrato, da effettuarsi, al più tardi, al momento della registrazione del bagaglio presso il vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare.

La qualificazione giuridica dell'animale da compagnia

Un contributo interpretativo di rilievo è giunto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che con la sentenza del 16 ottobre 2025 (causa C-218/24) si è pronunciata su un caso di smarrimento di un cane durante le operazioni di imbarco.

Investita della questione se la nozione di «bagagli», ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, ricomprenda anche gli animali da compagnia, la Corte ha stabilito che questi ultimi non sono esclusi da tale nozione, e sono pertanto soggetti al medesimo regime di responsabilità e ai medesimi limiti risarcitori previsti per i bagagli, salva la possibilità di effettuare la dichiarazione speciale di interesse.

La Corte ha inoltre chiarito che tale qualificazione non risulta incompatibile con l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che riconosce gli animali quali esseri senzienti, poiché tale disposizione non osta a che gli stessi siano trasportati come bagagli, a condizione che le esigenze di benessere animale siano pienamente considerate nella fase di trasporto. Ne discende che, nel caso di animale affidato al vettore come bagaglio registrato e in assenza di una dichiarazione speciale di interesse, il risarcimento per la perdita dell'animale – incluso l'eventuale danno morale subito dal proprietario – resta soggetto al limite risarcitorio previsto dalla Convenzione per i bagagli.

Implicazioni pratiche e prospettive di tutela per i proprietari

Dal quadro sin qui delineato emergono alcune indicazioni utili per chi intenda viaggiare in aereo con il proprio animale. Sul piano operativo, è necessario verificare preventivamente, per il singolo numero di volo, l'effettiva attivazione del servizio, il peso massimo ammesso, le caratteristiche richieste per pettorina e sistema di ritenuta, i posti assegnati e i termini di presentazione in aeroporto, poiché l'apertura normativa dell'ENAC non si traduce in una regola uniforme per l'intero settore, né in una disponibilità automatica sulle rotte internazionali.

È importante anche prestare attenzione alla documentazione richiesta. Gli spostamenti tra Stati membri richiedono, per cani, gatti e furetti, il rispetto degli specifici requisiti sanitari previsti dalla normativa europea, tra cui identificazione tramite microchip, vaccinazione antirabbica valida e passaporto europeo per animali da compagnia. Per l'ingresso nell'Unione da Paesi terzi possono essere richiesti ulteriori certificati e adempimenti sanitari.

Sul piano della tutela risarcitoria, appare opportuno valutare, ove disponibile, il rilascio della dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, per gli animali affidati al vettore come bagaglio registrato, che consente di superare il limite risarcitorio ordinariamente applicabile in caso di smarrimento o danneggiamento.

La sentenza della Corte di Giustizia, pur muovendo da un'interpretazione tecnicamente coerente con il dato testuale della Convenzione di Montreal, lascia aperto un interrogativo di fondo, segnalato dalla stessa dottrina, circa l'adeguatezza di un regime concepito per le cose rispetto a fattispecie che coinvolgono esseri senzienti legati al proprietario da un vincolo affettivo. Si tratta di una tensione che il legislatore europeo, in prospettiva, potrebbe essere chiamato a ricomporre, anche alla luce della crescente attenzione riservata al benessere animale nelle politiche dell'Unione.

Hai bisogno di una consulenza?

Contatta lo Studio al numero:

(+39) 338 5368159