Il diritto all'assegno divorzile ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione interpretativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che lo scioglimento del matrimonio segna anche la fine dei doveri di assistenza economica tipici della vita coniugale. L'assegno divorzile non serve più automaticamente a garantire il tenore di vita matrimoniale, ma rappresenta un rimedio che richiede la dimostrazione di requisiti specifici. La recente Ordinanza n. 1999/2026, depositata il 29 gennaio 2026, conferma questo orientamento: il mero squilibrio economico tra gli ex coniugi non è sufficiente per ottenere l'assegno. È necessario dimostrare il nesso causale tra tale squilibrio e le scelte fatte durante il matrimonio, che abbiano comportato sacrifici di opportunità lavorative o patrimoniali. Questa evoluzione riflette un cambiamento culturale che valorizza la responsabilità individuale dopo la fine del matrimonio, pur mantenendo forme di tutela per chi ha effettivamente sacrificato la propria posizione economica nell'interesse della famiglia. È fondamentale distinguere tra l'assegno di mantenimento nella separazione e l'assegno divorzile. Il primo presuppone che il matrimonio continui a esistere dal punto di vista giuridico e, quindi, permane il dovere di assistenza reciproca. Per questo motivo, l'assegno di separazione mira a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. L'assegno divorzile opera in uno scenario completamente diverso: il matrimonio è definitivamente sciolto. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con le pronunce n. 18287/2018 e n. 32198/2021, dopo il divorzio cessano gli obblighi di natura personale e resta solo una forma residuale di solidarietà post-coniugale. L'articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970 costituisce il riferimento normativo fondamentale, ma la sua applicazione è stata profondamente ridefinita dalla giurisprudenza. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile ha una natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa. Non si tratta semplicemente di verificare se il richiedente ha "mezzi adeguati", ma di valutare un insieme di criteri tra loro interconnessi: la durata del matrimonio, il contributo fornito alla vita familiare, l'apporto alla formazione del patrimonio comune, l'età e le capacità lavorative del richiedente, nonché le ragioni della fine del matrimonio. L'elemento centrale è il nesso causale: occorre dimostrare che l'attuale condizione economica svantaggiata deriva da scelte concordate durante il matrimonio, che hanno comportato rinunce professionali o patrimoniali nell'interesse della famiglia. La semplice differenza di reddito tra gli ex coniugi, in assenza di questo collegamento, non giustifica il riconoscimento dell'assegno. L'Ordinanza n. 1999/2026, depositata il 29 gennaio 2026, analizza un caso emblematico. Una donna aveva ottenuto dal Tribunale di Rimini un assegno divorzile di 500 euro al mese, ma la Corte d'Appello di Bologna ha successivamente revocato questo contributo. I giudici hanno rilevato che la richiedente lavorava e guadagnava oltre 20.000 euro lordi all'anno (circa 1.400 euro netti al mese) ed era proprietaria dell'appartamento in cui viveva. La Corte d'Appello ha evidenziato che il Tribunale si era limitato a confrontare i redditi dei due ex coniugi senza verificare se la differenza economica derivasse da scelte fatte durante il matrimonio. Non era dimostrato che la condizione economica della donna fosse conseguenza del ruolo assunto in famiglia, di accordi presi con il marito o di rinunce a migliori opportunità di lavoro fatte nell'interesse familiare. La donna aveva sostenuto genericamente che nel 1999, quando i figli erano piccoli, aveva scelto il part-time, ma non aveva fornito elementi concreti: quanto guadagnava prima? Quanto ha perso passando al part-time? Quali vantaggi economici ne ha ricavato l'ex marito o la famiglia? Non erano stati neppure allegati i benefici che il marito avrebbe tratto da tale scelta. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello, chiarendo un principio fondamentale: non è l'autonomia economica in sé a escludere l'assegno divorzile, ma l'assenza di prova del nesso causale tra le scelte matrimoniali e le attuali condizioni economiche. Anche una persona con redditi modesti può non avere diritto all'assegno se non dimostra che la sua situazione deriva da sacrifici sostenuti durante il matrimonio. Al contrario, l'assegno può essere riconosciuto anche quando il richiedente ha un certo reddito, se viene provato che avrebbe potuto guadagnare molto di più senza le rinunce fatte per la famiglia. È importante sottolineare che non esiste una soglia fissa di reddito stabilita per legge: i 20.000 euro annui menzionati nel caso specifico non rappresentano un limite automatico. La valutazione va condotta caso per caso, considerando tutti i criteri previsti dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 come interpretato dalle Sezioni Unite. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 18287/2018 e n. 32198/2021) e l'articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970, per ottenere l'assegno divorzile il giudice deve valutare complessivamente diversi elementi. L'inadeguatezza dei mezzi economici. Non si tratta semplicemente di confrontare i redditi dei due ex coniugi in termini assoluti, ma di valutare se il richiedente dispone di risorse sufficienti per vivere dignitosamente. Questa valutazione tiene conto anche del patrimonio immobiliare e delle altre disponibilità economiche. Tuttavia, l'inadeguatezza dei mezzi da sola non è sufficiente: deve essere collegata agli altri criteri. L'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati. Occorre verificare se il richiedente può raggiungere l'autonomia economica attraverso il lavoro. Il giudice deve valutare l'età, la salute, la formazione professionale, le qualifiche possedute e le reali opportunità di lavoro disponibili sul mercato. Anche questo elemento va considerato in relazione alle scelte fatte durante il matrimonio: una persona che ha interrotto o limitato la carriera per dedicarsi alla famiglia può trovarsi in difficoltà nel reinserimento lavorativo. Il contributo dato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio. Questo è l'elemento centrale della funzione compensativa e perequativa dell'assegno. È necessario dimostrare che durante il matrimonio sono state fatte scelte concordate che hanno comportato sacrifici professionali o patrimoniali per uno dei coniugi nell'interesse della famiglia. Ad esempio: rinuncia a opportunità di carriera, passaggio al part-time, interruzione degli studi, trasferimenti che hanno compromesso la progressione professionale. La prova di questo contributo richiede elementi concreti: non basta affermare genericamente "ho rinunciato alla carriera per i figli". Bisogna specificare quale fosse la situazione lavorativa prima delle scelte familiari, quale reddito si percepiva o si sarebbe potuto percepire, quanto si è perso con le rinunce fatte, e quali benefici economici ne sono derivati per l'altro coniuge o per il patrimonio familiare. La durata del matrimonio e le ragioni della sua fine costituiscono ulteriori elementi di valutazione, che il giudice deve considerare insieme agli altri criteri per formare un giudizio complessivo sulla richiesta di assegno. La giurisprudenza riconosce la difficoltà di individuare automaticamente quale funzione dell'assegno (assistenziale, compensativa o perequativa) prevalga nel caso concreto. Per questo motivo la valutazione deve essere globale, considerando l'insieme delle circostanze e privilegiando la dimostrazione del nesso causale tra le scelte matrimoniali e l'attuale squilibrio economico. Una delle conseguenze più rilevanti dell'orientamento giurisprudenziale riguarda l'obbligo di restituire le somme già incassate a titolo di assegno divorzile. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, se viene accertato che i requisiti per l'assegno non esistevano fin dall'inizio, le somme percepite devono essere restituite. Questo obbligo si basa sul principio civilistico della condictio indebiti previsto dall'articolo 2033 del Codice civile: chi ha ricevuto un pagamento senza averne diritto è tenuto a restituirlo. Nel caso dell'assegno divorzile, la restituzione scatta quando il giudice d'appello o la Cassazione accertano che i presupposti per il contributo mancavano già al momento della prima sentenza. Nel caso dell'Ordinanza n. 1999/2026, la Corte d'Appello ha condannato la donna a restituire all'ex marito tutte le somme ricevute dal momento in cui la sentenza di divorzio è diventata definitiva fino alla pubblicazione della sentenza d'appello. Inoltre, le spese legali di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico della richiedente. La Cassazione ha confermato questa decisione, rilevando che la richiedente non aveva dimostrato l'esistenza di circostanze particolari che potessero giustificare un'eccezione all'obbligo di restituzione. La restituzione non è invece dovuta quando l'assegno viene modificato o eliminato per cambiamenti successivi nelle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi, oppure quando si tratta semplicemente di una rimodulazione dell'importo. La giurisprudenza dibatte ancora su possibili eccezioni all'obbligo di restituzione per ragioni di equità, ad esempio quando le somme siano state consumate per esigenze essenziali, ma si tratta di ipotesi circoscritte. Si tratta di un rischio concreto per chi insiste nel chiedere l'assegno basandosi solo sulla differenza di reddito, senza fornire prove adeguate del collegamento tra le scelte matrimoniali e la propria situazione economica. Il rischio è di vedersi negare l'assegno e, in più, dover restituire quanto già ricevuto, oltre a sopportare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. È importante precisare che l'assegno di mantenimento resta dovuto per il periodo precedente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Durante la separazione, infatti, il vincolo matrimoniale continua a esistere e con esso il dovere di assistenza, che giustifica il mantenimento del tenore di vita matrimoniale. Solo quando il divorzio diventa definitivo cambia la disciplina applicabile e l'assegno assume la natura residuale e selettiva propria dell'istituto divorzile.Una nuova concezione dell'assegno post-matrimoniale
La differenza tra assegno di separazione e assegno divorzile
Senza prove concrete niente assegno divorzile
I requisiti per ottenere l'assegno divorzile
La restituzione delle somme già percepite
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