In condominio, l'acqua che filtra da un soffitto o affiora lungo una parete raramente lascia indifferenti. Oltre al danno materiale, che può essere anche consistente, si apre quasi sempre una disputa su chi debba intervenire e chi debba pagare. È una questione apparentemente semplice, ma la risposta dipende da una serie di circostanze concrete: da dove proviene l'infiltrazione, quali superfici o impianti sono coinvolti, chi ne ha la custodia e come si sono comportati nel tempo i soggetti interessati. Le infiltrazioni d'acqua rappresentano uno dei contenziosi più ricorrenti nella vita condominiale, con conseguenze che spaziano dal semplice danno estetico fino al deterioramento strutturale dell'immobile e alla compromissione della sua abitabilità. Il diritto condominiale italiano offre strumenti normativi precisi per affrontare queste situazioni, ma la loro corretta applicazione richiede di individuare con esattezza l'origine del problema e i soggetti coinvolti. La norma cardine è l'art. 2051 del Codice civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, stabilendo che chiunque abbia la custodia di un bene risponde dei danni che da esso derivano, salvo che provi il caso fortuito. Accanto a questa disposizione operano gli artt. 1117, 1123, 1126, 1130 e 1135 c.c., che regolano rispettivamente l'individuazione delle parti comuni, la ripartizione delle spese, il regime dei lastrici solari e delle terrazze a livello in uso esclusivo, i doveri dell'amministratore e le competenze dell'assemblea in materia di manutenzione straordinaria. Su questo impianto normativo si è costruita una giurisprudenza ormai consolidata, con pronunce significative fino ai primi mesi del 2026. Quando le infiltrazioni traggono origine da parti comuni dell'edificio — tubature condominiali, muri perimetrali, coperture, lastrici solari di proprietà comune, aree sovrastanti le autorimesse — il soggetto responsabile è il condominio. In quanto custode dei beni e degli impianti comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., il condominio è tenuto a rispondere dei danni che da essi derivino. L'unica causa di esonero è la prova del caso fortuito, inteso come evento esterno idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno prodotto. La giurisprudenza ha chiarito che questa prova liberatoria non può essere ricavata dalla sola intensità di un evento atmosferico, quando il danno trovi la propria causa nell'insufficienza delle misure adottate per prevenirlo (Cass. n. 8466/2020). Sul piano probatorio, l'art. 2051 c.c. alleggerisce l'onere probatorio del danneggiato, il quale deve dimostrare il danno subito, il nesso causale tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia, mentre spetta al custode provare il caso fortuito. In casi particolari può configurarsi anche una responsabilità personale dell'amministratore, qualora il danno sia conseguenza diretta di una sua colposa omissione nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1130 c.c. Si tratta tuttavia di una responsabilità che non è automatica, ma richiede la prova di una condotta specificamente negligente, come la grave inerzia di fronte a situazioni di pericolo note o la mancata convocazione dell'assemblea per deliberare interventi urgenti. Il caso più frequente e giuridicamente complesso riguarda le infiltrazioni provenienti da terrazze a livello o lastrici solari in uso esclusivo. Queste superfici, pur essendo attribuite in godimento o in proprietà a un singolo condomino, svolgono una funzione di copertura dell'edificio che riguarda l'interesse collettivo di tutti i condomini che vi abitano al di sotto. È proprio questa duplice natura — privata quanto all'uso, comune quanto alla funzione strutturale — a generare un regime di responsabilità che coinvolge più soggetti contemporaneamente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9449/2016, hanno ricondotto la fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, affermando la concorrente responsabilità del titolare dell'uso esclusivo, in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., e del condominio, tenuto agli obblighi manutentivi connessi alla funzione di copertura svolta dalla terrazza, in forza degli artt. 1130 e 1135 c.c. Tra queste responsabilità opera il vincolo di solidarietà passiva previsto dall'art. 2055 c.c., con la conseguenza che il danneggiato può pretendere l'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili. Su questo impianto si è innestata la recente Cass. n. 11585 del 28 aprile 2026, che ha chiarito un aspetto di particolare rilievo pratico. Il criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 c.c. opera esclusivamente nei rapporti interni tra i soggetti corresponsabili e non è opponibile al danneggiato. In base a tale criterio, un terzo delle spese è a carico del titolare dell'uso esclusivo della terrazza e i restanti due terzi gravano sui condomini le cui unità sono coperte dalla superficie stessa. Questo riparto, tuttavia, non limita in alcun modo il diritto del condomino leso di richiedere l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili in solido, siano essi il condominio, il proprietario della terrazza o anche il conduttore dell'unità sovrastante. Sarà poi nella fase dei rapporti interni tra i corresponsabili che si procederà al conguaglio secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. Non ogni infiltrazione ha origine in una parte comune o in una superficie soggetta a uso collettivo. Quando il danno deriva da una tubazione interna all'appartamento, da una perdita del sistema idraulico privato, da un elettrodomestico difettoso o da qualsiasi altro elemento di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare, la responsabilità ricade in via esclusiva sul proprietario dell'unità da cui proviene il danno. Quando l'appartamento è concesso in locazione, la distribuzione della responsabilità segue la causa dell'infiltrazione: se questa dipende da un difetto strutturale del bene, risponde il proprietario-locatore; se deriva invece da un comportamento negligente o scorretto del conduttore nella gestione degli impianti o degli spazi assegnati, è quest'ultimo a essere chiamato a rispondere. Va ricordato che anche il conduttore gode di autonoma legittimazione attiva per proporre l'azione risarcitoria nei confronti dell'autore del danno, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8466/2020; Cass. n. 17881/2011). Quando i lavori siano stati affidati a ditte terze, in alcuni casi può configurarsi una responsabilità del proprietario che abbia omesso di adottare adeguati criteri di prudenza nella scelta dell'impresa o nel controllo dell'esecuzione dei lavori, ferma restando l'eventuale responsabilità diretta dell'appaltatore per i danni causati dalla propria attività. Quando invece le infiltrazioni derivano da gravi difetti costruttivi, può trovare applicazione l'art. 1669 c.c., purché il difetto si manifesti entro dieci anni dal completamento dell'opera e siano rispettati i termini di denuncia e di esercizio dell'azione previsti dalla norma, ovvero la denuncia entro un anno dalla scoperta del difetto e l'azione entro un anno dalla denuncia stessa. Chi subisce danni da infiltrazioni deve procedere, con la massima tempestività, a una puntuale documentazione dell'evento. Fotografie, perizia tecnica redatta da un professionista abilitato, comunicazioni scritte all'amministratore e alle parti interessate, ricevute degli interventi già eseguiti: tutto il materiale raccolto concorre a costruire il quadro probatorio necessario per sostenere l'azione risarcitoria. È opportuno inviare tempestivamente una diffida scritta all'amministratore, al proprietario del piano sovrastante o a entrambi, a seconda dell'origine dell'infiltrazione, richiedendo l'intervento immediato per la rimozione delle cause e il risarcimento dei danni subiti. In caso di mancata risposta o di inerzia da parte dei soggetti coinvolti, il danneggiato può adire l'autorità giudiziaria. Va tuttavia ricordato che, prima di avviare una causa, le controversie in materia condominiale sono generalmente soggette al tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010. Sul piano risarcitorio, il danneggiato ha diritto al danno patrimoniale, che comprende i costi di ripristino, il deprezzamento dell'immobile e le spese già sostenute. In presenza di particolari presupposti, la giurisprudenza riconosce anche il danno non patrimoniale, quando le infiltrazioni incidano in modo apprezzabile su diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla salute e al pieno godimento dell'abitazione. Data la complessità tecnica e giuridica che caratterizza questi contenziosi, il supporto di un legale esperto in diritto condominiale risulta spesso determinante per individuare correttamente i soggetti responsabili e impostare la strategia processuale più idonea alla tutela degli interessi del danneggiato.Il quadro normativo di riferimento
Quando risponde il condominio
Terrazze e lastrici solari in uso esclusivo
Quando risponde il singolo proprietario o il conduttore
Come ottenere il risarcimento dei danni subiti
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