Nel panorama lavorativo italiano, il contratto a tempo indeterminato rimane la forma di impiego che garantisce la maggiore continuità occupazionale. A differenza delle forme contrattuali a termine, non è delimitato da una scadenza prestabilita e si regge su un rapporto pensato per essere duraturo, fondato su obblighi reciproci e su una relazione professionale che tende a consolidarsi nel tempo. Continuità, tuttavia, non significa inamovibilità. L'ordinamento ammette che il datore di lavoro possa porre fine al rapporto, ma subordina questa facoltà all'esistenza di ragioni specifiche, riconosciute dalla legge, e al rispetto di un percorso procedurale che varia in base alla natura del recesso e alle caratteristiche dell'azienda. In mancanza di questi presupposti, il licenziamento può essere impugnato e comporta conseguenze economiche e giuridiche significative per il datore. Le causali di licenziamento riconosciute dall'ordinamento si distinguono in tre fattispecie. La giusta causa si applica nei casi più gravi, quando la condotta del lavoratore è tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto anche solo per il tempo del preavviso. Il giustificato motivo soggettivo riguarda inadempimenti meno gravi ma comunque rilevanti, anch'essi legati al comportamento del dipendente. Il giustificato motivo oggettivo, su cui si concentra questo articolo, è la fattispecie strutturalmente diversa dalle altre due: non attiene alla condotta del lavoratore, ma a esigenze di natura tecnica, organizzativa o economica che appartengono interamente alla sfera dell'impresa. Il giustificato motivo oggettivo (GMO) è disciplinato dall'art. 3 della Legge n. 604/1966 e rappresenta una delle causali di licenziamento più complesse da gestire, sia per chi lo intima sia per chi lo subisce. A differenza del giustificato motivo soggettivo, che trae origine da un inadempimento del lavoratore (come la reiterata violazione delle norme aziendali, le assenze ingiustificate o il rifiuto immotivato di svolgere le proprie mansioni) il GMO non ha nulla a che fare con la condotta del dipendente. Il lavoratore non ha commesso alcuna mancanza; è la struttura aziendale, con le sue esigenze produttive, organizzative o economiche, a determinare la necessità del recesso. Tra le ipotesi più ricorrenti nella prassi si annoverano la crisi aziendale o il calo significativo del fatturato, la riorganizzazione interna o la razionalizzazione dei costi, la soppressione del reparto o della specifica mansione, l'esternalizzazione di attività, l'introduzione di nuove tecnologie che rendano ridondante una figura professionale, nonché operazioni di accorpamento o fusione aziendale. La giurisprudenza consolidata precisa che il GMO può essere legittimamente intimato anche in assenza di una crisi conclamata: una riorganizzazione finalizzata a incrementare l'efficienza produttiva o la redditività dell'impresa può costituire valida ragione di recesso, purché la scelta organizzativa sia genuina e non pretestuosa (Cass. n. 25201/2016, orientamento confermato negli anni successivi). Rileva in tal senso l'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di iniziativa economica privata. Sul fronte delle tendenze emergenti merita attenzione la sentenza del Tribunale di Roma n. 9135 del 19 novembre 2025, che ha ritenuto legittimo il licenziamento per GMO di una graphic designer il cui posto era stato soppresso nell'ambito di una riorganizzazione aziendale profonda: la società, in grave crisi economico-finanziaria, aveva dimezzato l'organico e abbandonato il settore del design per concentrarsi sul proprio core business. Tra gli elementi valutati dal giudice figurava anche il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale da parte dei responsabili aziendali per svolgere le attività grafiche residue, citato come uno degli strumenti di efficientamento adottati durante la riorganizzazione. È importante precisare che la sentenza non introduce alcuna nuova categoria giuridica né riconosce all'IA uno status particolare nel diritto del lavoro: il Tribunale ha applicato i criteri consolidati del GMO, confermando la legittimità del recesso sulla base dell'effettività della crisi, della genuinità della riorganizzazione e dell'impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre mansioni disponibili. La pronuncia è tuttavia significativa perché è tra le prime in Italia a esaminare esplicitamente il ruolo degli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito di una riorganizzazione aziendale posta a fondamento di un licenziamento per GMO. Un requisito imprescindibile per la legittimità del recesso è il rispetto del cosiddetto obbligo di repêchage (o "ripescaggio"). Prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro deve verificare in modo concreto se sia possibile ricollocare il lavoratore in una diversa posizione all'interno dell'organizzazione aziendale, compatibile con le sue mansioni e il suo livello di inquadramento, anche di livello inferiore. L'onere della prova circa l'impossibilità di tale ricollocazione grava interamente sul datore di lavoro; in mancanza di tale dimostrazione il licenziamento è illegittimo, indipendentemente dall'effettività delle ragioni organizzative addotte (Cass. ord. n. 9937/2024; Trib. Benevento, 7 novembre 2025). Rientra nel perimetro del GMO anche la sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del dipendente, ipotesi rispetto alla quale sussiste parimenti l'obbligo di ricercare soluzioni alternative prima di procedere al recesso (INL, Nota prot. n. 298/2020). Affinché il licenziamento sia valido, non è sufficiente che il datore di lavoro manifesti la volontà di interrompere il rapporto. Occorrono motivazioni concrete, lecite e dimostrabili, e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità previste dalla legge. Il primo elemento essenziale è la forma scritta, imposta dall'art. 2 della Legge n. 604/1966. Un licenziamento comunicato solo verbalmente è giuridicamente nullo, anche in presenza di testimoni, e comporta la reintegrazione del lavoratore con il pagamento delle retribuzioni arretrate e dei contributi maturati dal giorno del recesso. La lettera deve contenere la specificazione dei motivi in modo preciso e circostanziato, poiché motivazioni generiche o contraddittorie possono essere impugnate con successo. La giurisprudenza più recente ha riconosciuto la validità della comunicazione anche tramite WhatsApp, purché sia garantita la certezza della provenienza e della ricezione (Trib. Napoli Nord, 13 novembre 2025) e tramite PEC inviata dal legale del lavoratore (C. App. Bologna, 29 aprile 2025). È utile distinguere tra nullità e illegittimità del licenziamento. Nel primo caso si è di fronte a un atto privo di qualsiasi efficacia, spesso connesso alla violazione di diritti fondamentali del lavoratore. Nel secondo, il recesso può risultare formalmente valido ma viziato da errori procedurali o da motivazioni deboli, non supportate da fatti concreti. In entrambi i casi il lavoratore ha diritto a impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione. Il licenziamento è nullo e comporta sempre la reintegrazione quando è discriminatorio (fondato su ragioni legate a sesso, razza, religione, orientamento sessuale, disabilità, età, opinioni politiche o appartenenza sindacale), quando è ritorsivo (intimato perché il lavoratore ha esercitato un proprio diritto, come presentare un reclamo o aderire a uno sciopero) oppure quando avviene durante un periodo protetto. Su quest'ultimo punto si segnala che dal 2026 il congedo parentale è fruibile fino ai 14 anni del figlio (in precedenza 12), con i permessi per malattia del figlio portati da 5 a 10 giorni e anch'essi estesi fino ai 14 anni. Merita infine una menzione il cosiddetto licenziamento per ostruzionismo, in cui il datore crea deliberatamente condizioni di lavoro insostenibili, come il demansionamento sistematico o l'isolamento organizzativo, al fine di indurre il lavoratore a dimettersi. Qualora il lavoratore riesca a dimostrare l'intenzionalità di tale condotta, può far qualificare la situazione come licenziamento illegittimo o come dimissioni per giusta causa, conservando il diritto a tutte le tutele previste, compresa la NASpI. La procedura da seguire per il licenziamento per GMO varia in base alla data di assunzione del lavoratore e alle dimensioni dell'azienda. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle aziende con più di 15 dipendenti (ovvero 5 nel settore agricolo), l'art. 7 della Legge n. 604/1966 impone il previo esperimento di una procedura di conciliazione obbligatoria presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Il datore deve comunicare preventivamente all'ITL l'intenzione di procedere al licenziamento, indicandone i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione. In tale sede le parti possono discutere della legittimità del recesso o raggiungere un accordo economico. La mancata attivazione di questa procedura comporta il pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi, soggetti al regime del contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015, Jobs Act), la procedura di conciliazione preventiva non è obbligatoria. Il datore ha tuttavia la facoltà di presentare un'offerta di conciliazione entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento. L'accettazione da parte del lavoratore, formalizzata tramite assegno circolare, impedisce qualsiasi impugnazione futura e determina l'estinzione definitiva del rapporto. L'importo dell'offerta di conciliazione corrisponde a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità per le aziende con più di 15 dipendenti; per le realtà di minori dimensioni il range è compreso tra 1,5 e 6 mensilità (art. 6, D.Lgs. 23/2015, come modificato dal D.L. 87/2018, conv. in L. 96/2018). Anche quando avviene per motivi legittimi, il licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato comporta oneri economici certi a carico del datore. Al termine del rapporto devono essere corrisposte tutte le competenze maturate, tra cui il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), le ferie e i permessi non goduti e i ratei di mensilità aggiuntive maturate ma non ancora erogate. Se il datore decide di non far lavorare il periodo di preavviso, è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in tale intervallo. Il preavviso non è invece previsto nel caso di licenziamento per giusta causa. A questi importi si aggiunge il contributo NASpI (cd. ticket licenziamento), che il datore è tenuto a versare all'INPS ogni volta che un rapporto a tempo indeterminato cessa per sua iniziativa. Per il 2026 l'importo base è pari a 649,73 euro per ogni 12 mesi di anzianità maturata negli ultimi tre anni, fino a un massimo di 1.949,19 euro per i rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi; per le frazioni inferiori all'anno l'importo scende a 54,14 euro per ogni mese di anzianità (INPS, circolare n. 4 del 28 gennaio 2026). Il contributo è dovuto anche in caso di licenziamento disciplinare. Se il lavoratore impugna il licenziamento e il giudice lo ritiene illegittimo, i costi possono aumentare considerevolmente. Il regime sanzionatorio varia in funzione della data di assunzione, della gravità della violazione e delle dimensioni aziendali. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, il giudice può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento fino a 12 mensilità qualora sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per GMO, anche per i lavoratori soggetti al regime delle tutele crescenti. È importante precisare che la violazione del solo obbligo di repêchage – ferma restando l'effettività della ragione organizzativa – non integra l'insussistenza del fatto materiale e comporta pertanto la sola tutela indennitaria. Negli altri casi di illegittimità si applica la tutela indennitaria nella misura di 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità (Cass. n. 6221/2025; Cass. n. 15513/2025). Per le imprese con meno di 16 dipendenti, il quadro è stato significativamente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 21 luglio 2025. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui imponeva un tetto massimo invalicabile di 6 mensilità all'indennità risarcitoria. Il meccanismo del dimezzamento rispetto alle imprese maggiori resta in vigore, ma viene meno il limite rigido che comprimeva eccessivamente il ristoro spettante al lavoratore. La ratio della pronuncia risiede nell'esigenza di garantire un'indennità effettivamente calibrata sulle specificità del caso concreto. Il tetto di 6 mensilità, secondo la Corte, impediva al giudice di modulare adeguatamente il risarcimento tenendo conto dell'anzianità di servizio, della gravità della violazione, delle condizioni economiche dell'impresa e del comportamento delle parti. Ne derivava una tutela standardizzata e spesso inadeguata, priva di reale efficacia deterrente: un lavoratore con vent'anni di anzianità licenziato illegittimamente riceveva lo stesso indennizzo massimo di un collega con tre anni di servizio, con evidente sproporzione tra il pregiudizio subito e il ristoro riconosciuto. Sul piano applicativo, la nuova disciplina consente al giudice di liquidare importi superiori alle 6 mensilità quando le circostanze lo giustificano. Poiché il dimezzamento opera sul range ordinario di 6-36 mensilità previsto per le imprese maggiori, l'orientamento prevalente individua nella forbice 3-18 mensilità il nuovo spazio di discrezionalità per le piccole imprese. Si tratta di un'indicazione interpretativa, non di un dato normativo espresso: in assenza di un intervento legislativo che ridisegni organicamente la materia, spetterà alla giurisprudenza definire progressivamente i criteri di quantificazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza affermati dalla Consulta. Il lavoratore che intenda contestare il recesso deve impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, a pena di decadenza (art. 6, L. n. 604/1966), provvedendo nei successivi 180 giorni a depositare il ricorso giudiziale o a richiedere la conciliazione. Anche durante il contenzioso il lavoratore conserva generalmente il diritto a richiedere la NASpI. La corretta gestione del recesso richiede attenzione costante alle norme e alle procedure, tenuto conto che in caso di controversia l'onere di dimostrare la legittimità del licenziamento ricade interamente sul datore di lavoro.Contratto a tempo indeterminato e licenziamento
Che cos'è il giustificato motivo oggettivo
Licenziamento nullo o illegittimo
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I costi del licenziamento e le conseguenze dell'illegittimità
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