Sempre più coppie scelgono oggi di costruire una famiglia senza contrarre matrimonio, e sempre più spesso, quando quella relazione giunge al termine, ci si interroga su cosa accada ai figli nati da quell'unione. È una domanda legittima e diffusa, spesso accompagnata da incertezza: non essendoci un matrimonio da sciogliere, si teme talvolta che le tutele economiche per i minori siano più deboli o meno definite rispetto a quelle previste per le coppie sposate. In realtà, la legge italiana affronta questo tema con chiarezza. I diritti dei figli non dipendono dallo stato civile dei genitori, e il mantenimento resta un obbligo pieno e concreto, disciplinato da regole precise quanto a criteri, modalità di corresponsione e possibilità di revisione nel tempo. Comprendere come questi principi si applicano in concreto è utile non solo a chi si trova ad affrontare la fine di una convivenza, ma a chiunque desideri conoscere i propri diritti, e i propri doveri, nei confronti dei figli. La cessazione di una convivenza more uxorio non incide sui doveri che i genitori conservano nei confronti dei figli nati dalla relazione. L'ordinamento italiano, a seguito della riforma della filiazione del 2012-2013, ha infatti sancito la piena parificazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori da esso, eliminando ogni distinzione sul piano dei diritti e dei doveri genitoriali. Gli articoli 337-bis e seguenti del codice civile, introdotti dal d.lgs. n. 154/2013, si applicano anche ai figli di genitori non coniugati, con criteri sostanzialmente analoghi a quelli previsti in materia di separazione e divorzio quanto alla disciplina dei rapporti genitori-figli, ancorché il contesto procedurale non sia del tutto equiparabile. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, tali controversie rientrano oggi nel rito unico per le questioni di famiglia e minori, disciplinato dall'articolo 473-bis c.p.c., con competenza attribuita al Tribunale ordinario. La cessazione della convivenza avviene ad nutum e non richiede un procedimento di scioglimento equiparabile alla separazione tra coniugi; ciò non esclude, tuttavia, che possano insorgere contenziosi relativi alla casa familiare, all'affidamento e al contributo economico dovuto ai figli, sui quali il giudice è chiamato a pronunciarsi valutando l'adeguatezza delle intese raggiunte, o da raggiungere, tra le parti. La quantificazione del contributo al mantenimento risponde al principio di proporzionalità, richiamato dall'articolo 337-ter c.c. e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Tale principio impone una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, tenendo conto delle rispettive capacità patrimoniali e lavorative e delle esigenze attuali del figlio, oltre che, tra gli altri elementi, delle pregresse condizioni di vita del nucleo familiare, nei limiti in cui risultino rilevanti. La Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che il giudice, nel determinare l'importo dovuto, deve considerare non soltanto i redditi dichiarati ma anche le effettive disponibilità economiche di ciascun genitore, comprese eventuali risorse patrimoniali ulteriori. Rilevano, in questa valutazione, anche i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore: una suddivisione paritaria dei periodi di collocamento, quando sostenuta da un'adeguata capacità di entrambi i genitori di far fronte autonomamente alle esigenze ordinarie del figlio, può incidere sulla misura del contributo dovuto, senza tuttavia escludere automaticamente la necessità di un riequilibrio economico tra le parti. L'obbligo di mantenimento può essere assolto secondo due modalità principali. La prima è il mantenimento diretto, in base al quale ciascun genitore provvede autonomamente alle spese relative al figlio nei periodi in cui questi è collocato presso di lui; questa soluzione tende a ricorrere più frequentemente in presenza di tempi di permanenza paritetici o molto bilanciati tra i genitori, senza però costituire un esito automatico anche in tali circostanze, restando comunque una valutazione da compiere caso per caso. La seconda modalità, più diffusa nella prassi, prevede la corresponsione di un assegno periodico da parte del genitore non collocatario, calcolato in misura proporzionale al reddito e destinato a coprire le esigenze ordinarie del minore. Il giudice può disporre l'una o l'altra soluzione, o una loro combinazione, avendo come riferimento esclusivo l'interesse morale e materiale del figlio. Nei procedimenti relativi ai minori, il giudice richiede inoltre la predisposizione di un piano genitoriale, documento nel quale vengono dettagliate le responsabilità di ciascun genitore e le attività quotidiane o periodiche del figlio, a garanzia di una gestione più trasparente e verificabile degli impegni assunti. Accanto al contributo ordinario, la disciplina del mantenimento prevede la ripartizione delle cosiddette spese straordinarie, ossia quelle voci di spesa che, per la loro imprevedibilità o rilevanza economica, esulano dalla gestione corrente del minore. Rientrano tipicamente in questa categoria le spese sanitarie non coperte dal servizio pubblico, quelle scolastiche di particolare entità e le spese per attività extrascolastiche significative. È inoltre invalsa nella prassi, e recepita in numerosi protocolli, la distinzione tra spese straordinarie necessarie, che non richiedono un accordo preventivo tra i genitori in quanto indifferibili o urgenti, e spese straordinarie non necessarie, per le quali è invece opportuno un accordo preventivo. La legge non fornisce un elenco tassativo di tali voci, motivo per cui è prassi diffusa che gli accordi tra genitori, o i provvedimenti giudiziali, individuino specificamente quali spese debbano considerarsi straordinarie e con quale percentuale ciascun genitore sia tenuto a concorrervi. La prassi e la giurisprudenza tendono a distinguere tali spese dall'assegno ordinario, riconoscendo al genitore che le anticipa il diritto al rimborso della quota di competenza dell'altro, secondo la misura percentuale stabilita in sede di accordo o di decisione giudiziale. Le condizioni relative al mantenimento non sono immutabili. L'articolo 337-quinquies c.c. riconosce infatti a entrambi i genitori il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la revisione delle disposizioni economiche, qualora sopravvengano circostanze significative e non prevedibili, idonee a modificare la situazione reddituale o patrimoniale di una delle parti, oppure le esigenze del figlio. Rientrano tra queste ipotesi, a titolo esemplificativo, una significativa riduzione delle entrate del genitore obbligato o la nascita di un ulteriore figlio a cui questi debba provvedere. In tali casi, il giudice procede a una nuova quantificazione del contributo, tenendo conto anche delle risorse del genitore collocatario e delle necessità attuali del minore. È infine opportuno ricordare che, a differenza di quanto previsto per il coniuge economicamente più debole in caso di separazione o divorzio, l'ex convivente non ha diritto, per il solo fatto della cessazione della convivenza, a un assegno di mantenimento a proprio favore. La tutela di natura patrimoniale prevista dalla legge riguarda esclusivamente i figli; all'ex partner può eventualmente spettare, in presenza di uno stato di bisogno e sulla base dell'obbligazione alimentare tra parenti e affini prevista dall'articolo 433 c.c., il diritto agli alimenti, istituto che presuppone condizioni specifiche e non trova applicazione automatica o frequente tra ex conviventi.Il quadro normativo di riferimento
Il principio di proporzionalità nella determinazione del contributo
Le modalità di adempimento: mantenimento diretto e assegno periodico
Le spese straordinarie e la loro ripartizione
La revisione delle condizioni economiche
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